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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21697 del 29/07/2021 (Rv. 662082 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima - Sentenza che ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza - Natura di condanna - Esclusione - Natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale - Conseguenze - Soggezione all’imposta proporzionale dell’1% prevista dall’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
Stato
decisa il 2021-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662082-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro, la sentenza che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)