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Sez. 2, Ordinanza n. 20987 del 23/07/2025 (Rv. 675756-02)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Codice della strada - Sanzioni pecuniarie - Mancato pagamento - Ordinanza-ingiunzione prefettizia - Conseguente preavviso di iscrizione di ipoteca - Controversia - Competenza del giudice di pace - Limite di valore - Mancanza di indicazione del massimo edittale negli atti di causa - Riferimento all'importo indicato nella cartella - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675756-02

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, le controversie relative al preavviso di iscrizione di ipoteca derivante da ordinanza-ingiunzione prefettizia rientrano nella competenza del giudice di pace se il massimo edittale della sanzione non supera il limite di valore di cui all'art. 6, comma 5, lettera a), d.lgs. n. 150 del 2011, dovendosi avere riguardo, in mancanza di tale indicazione negli atti di causa, all'importo della cartella esattoriale, poiché si tratta di domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dalla pubblica amministrazione.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)