Sez. 3, Sentenza n. 2318 del 02/02/2007 (Rv. 594988 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danno patrimoniale subito dal marito della vittima - Configurabilità - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Pertanto, quello subito dal marito per il decesso.(a seguito dell'altrui fatto illecito), della moglie, costituisce, anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata priva di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretantesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza, cui il marito aveva diritto nei confronti della moglie nell'ambito del rapporto familiare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)