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Sez. 1, Sentenza n. 642 del 28/03/1962 (Rv. 251010 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - NOZIONE - CESSIONE DI CAMBIALI.*
Stato
decisa il 1962-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251010-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - NOZIONE - CESSIONE DI CAMBIALI.*

Tenendo conto della previsione di cui al n 2 del primo comma dell'art 67 legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n 267), deve ritenersi, per esclusione, che, in tema di revocatoria fallimentare, 'i pagamenti di debiti liquidi ed esigibilì, di cui al secondo comma della stessa disposizione, sono quelli eseguiti con danaro o con altri mezzi normali, tra cui rientrano indubbiamente le cessioni di cambiali non scadute, che comunemente vengono accettate in commercio quali mezzi sostitutivi del danaro.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)