Sez. 1, Sentenza n. 642 del 28/03/1962 (Rv. 251010 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - NOZIONE - CESSIONE DI CAMBIALI.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI - NOZIONE - CESSIONE DI CAMBIALI.*
Tenendo conto della previsione di cui al n 2 del primo comma dell'art 67 legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n 267), deve ritenersi, per esclusione, che, in tema di revocatoria fallimentare, 'i pagamenti di debiti liquidi ed esigibilì, di cui al secondo comma della stessa disposizione, sono quelli eseguiti con danaro o con altri mezzi normali, tra cui rientrano indubbiamente le cessioni di cambiali non scadute, che comunemente vengono accettate in commercio quali mezzi sostitutivi del danaro.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)