Sez. 3, Sentenza n. 354 del 17/01/1983 (Rv. 425155 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO, PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTO IN CORSO NON SOGGETTO A PROROGA - CITAZIONE PER CONVALIDA DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - ORDINANZA DI RILASCIO EX ART. 665 COD. PROC. CIV. PRONUNCIATA SUL PRESUPPOSTO DELLA INAPPLICABILITÀ DELLA PRELAZIONE ALLA IPOTESI DELLA FINITA LOCAZIONE PER SCADENZA DELLA DURATA PREVISTA DALL'ART. 71 DELLA LEGGE N. 392/1978 - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO, PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - ORDINANZA DI RILASCIO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTO IN CORSO NON SOGGETTO A PROROGA - CITAZIONE PER CONVALIDA DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - ORDINANZA DI RILASCIO EX ART. 665 COD. PROC. CIV. PRONUNCIATA SUL PRESUPPOSTO DELLA INAPPLICABILITÀ DELLA PRELAZIONE ALLA IPOTESI DELLA FINITA LOCAZIONE PER SCADENZA DELLA DURATA PREVISTA DALL'ART. 71 DELLA LEGGE N. 392/1978 - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
In ipotesi di procedimento per convalida di licenza per finita locazione, il provvedimento con il quale il pretore - reputando inapplicabile il disposto dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392 all'ipotesi della finita locazione per scadenza della durata prevista dall'art. 71 della citata legge per i contratti in corso afferenti ad immobili non abitativi e non soggetti a proroga - ordina, a norma dell'art. 665 cod. proc. civ., il rilascio dell'immobile locato con riserva delle eccezioni del convenuto, non risolve in via definitiva contestazioni intorno a diritti soggettivi e non è quindi idoneo a produrre effetti con carattere di giudicato; mentre l'esigenza di un suo tempestivo e necessario controllo viene soddisfatta mediante riscontro, nella successiva fase di merito, della legittimità della pretesa fatta valere in giudizio dall'istante. Tale provvedimento, conseguentemente, non è suscettibile di impugnazione, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione e va cassata senza rinvio la sentenza del giudice dell'appello che, invece, su un tale gravame abbia pronunciato. (V 4395/81, mass n 415094; (V 675/79, mass n 396839; (V 1499/79, mass n 397850; (V 1748/77, mass n 385466; (V 1682/69, mass n 340650).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)