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Sez. 6, Sentenza n. 10414 del 12/12/1989 Ud. (dep. 17/07/1990) Rv. 184919 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - MUTAZIONE - COMUNICAZIONE - VALIDITÀ DELLE NOTIFICAZIONI DISPOSTE AL PRECEDENTE DOMICILIO ANTERIORMENTE ALLA COMUNICAZIONE - NOZIONE DI "NOTIFICAZIONI DISPOSTE".*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184919-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - MUTAZIONE - COMUNICAZIONE - VALIDITÀ DELLE NOTIFICAZIONI DISPOSTE AL PRECEDENTE DOMICILIO ANTERIORMENTE ALLA COMUNICAZIONE - NOZIONE DI "NOTIFICAZIONI DISPOSTE".*

L'art. 171, comma quarto, cod. proc. pen. del 1930 dispone - similmente a quanto stabilito dall'art. 162, comma quarto, del nuovo cod. proc. pen. - che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria od alla segreteria dell'ufficio che procede e che finché questo non abbia ricevuto la dichiarazione sono valide le notificazioni disposte nei luoghi risultanti dagli Atti. La locuzione "notificazioni disposte" equivale a "notificazioni in corso di esecuzione", che non siano state cioè ancora eseguite al momento della comunicazione del mutamento del domicilio, pur dopo che gli Atti siano stati già consegnati all'ufficiale giudiziario. (V mass n 145736).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)