Sez. 2, Sentenza n. 6896 del 04/06/1992 (Rv. 477568 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Attribuzioni | Spese di manutenzione ordinaria o straordinaria delle cose comuni - Effettuazione da parte dell'amministratore senza la preventiva approvazione del relativo progetto - Successiva approvazione delle spese e disposizione del rimborso da parte dell'assemblea - Ammissibilità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Attribuzioni
Con riguardo alle spese di manutenzione ordinaria o straordinaria delle cose comuni, che l'amministratore del condominio abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, deve ritenersi consentito all'assemblea di approvare successivamente le spese medesime, disponendone il rimborso, trattandosi di delibera riconducibile fra le attribuzioni conferitele dall'art. 1135 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)