Sez. L, Sentenza n. 4139 del 29/04/1994 (Rv. 486410 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Interesse della parte alla relativa pronunzia - Persistenza dopo la proposizione del ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza relativa alla sola questione di giurisdizione - Esclusione.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto
La proposizione del ricorso per cassazione avverso una sentenza che ha deciso la sola questione di giurisdizione determina la cessazione dell'interesse della parte ad ottenere una pronunzia sull'impugnazione per revocazione della stessa sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., atteso che agli errori di fatto risultanti dagli atti o documenti della causa hanno il potere di porre riparo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, decidendo sulla giurisdizione, sono anche giudice del fatto, potendo interpretare direttamente ed in piena autonomia gli atti del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)