Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26627 del 21/12/2016 (Rv. 641921 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio penale – Art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), l. n. 89 del 2011 – Applicabilità ai giudizi nei quali era stato già superato il termine di ragionevole durata del processo – Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, l’art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), della legge n. 89 del 2001 (introdotto dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, e successivamente abrogato dalla legge n. 208 del 2015, a partire dal 1° gennaio 2016), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all'art. 2 bis della medesima legge, mancando una norma transitoria che lo preveda espressamente.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)