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Sez. T, Ordinanza n. 20806 del 19/06/2026 (Rv. 678803-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Autotutela dell'Amministrazione finanziaria - Riduzione della pretesa - Nuovo atto rispetto al precedente - Esclusione - Revoca parziale - Sussistenza - Conseguenze sul processo - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678803-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

La modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso di accertamento non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente; ne deriva che, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane sia l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario, che quello del contribuente a negare la pretesa, essendo perciò tenuta, l'autorità giudiziaria, a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)