Sez. 1, Sentenza n. 15928 del 13/07/2006 (Rv. 591175 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - IN GENERE | Obbligo di usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad una intersezione - Inosservanza - Collisione verificatasi ad incrocio quasi interamente attraversato - Configurabilità dell'illecito.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, la configurabilità dell'illecito amministrativo di inosservanza dell'obbligo di usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un incrocio, di cui all'art. 145, comma 1, del codice della strada, non dipende dal punto in cui accade l'incidente, sicché anche una collisione che si verifichi quando l'area di intersezione stia per essere interamente attraversata può essere indicativa del fatto che, avvicinandosi al crocevia, il conducente non ha osservato l'obbligo di usare la massima prudenza.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)