Sez. 3, Sentenza n. 42369 del 12/09/2024 Ud. (dep. 19/11/2024) Rv. 287135-01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Destinazione di un immobile residenziale ad uso turistico ricettivo - Mutamento di destinazione d'uso - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Modifiche introdotte all'art. 23-bis d.P.R. n. 380 del 2001 dal d.l. n. 69 del 2024 - Rilevanza - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, la destinazione ad attività di affittacamere di un immobile ad uso abitativo determina un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la cui realizzazione è prescritto il permesso di costruire, atteso che l'indicata disposizione distingue tra destinazione residenziale (lett. a) e destinazione turistico-ricettiva (lett. a-bis), così prevedendo due diverse categorie funzionali, senza che rilevino le modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 29 maggio 2024, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (cd. "salva casa").
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 ter com. 1, Legge 24/07/2024 num. 105 art. 1, Decreto Legge 29/05/2024 num. 69 art. 1 com. 1 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)