Sez. 1 - , Sentenza n. 20028 del 13/07/2023 (Rv. 668376 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Registrazione nei termini ex art. 6 Direttiva 2013/32/UE - Proroga del termine ex art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 - Condizioni di applicabilità - Presenza di numero elevato di domande per arrivi consistenti e ravvicinati - Necessità .
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In conformità della previsione di cui all'art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista nell'ultimo periodo dell'art. 26,comma 2 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 142 del 2015, in sede di recepimento della direttiva sopra citata, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo presupposto costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e continuati.
Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 6, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 26 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)