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Sez. 4, Sentenza n. 734 del 06/03/1971 Ud. (dep. 17/06/1971) Rv. 118456 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - MANCATA LIQUIDAZIONE DEI DANNI MATERIALI E RINVIO AL GIUDICE CIVILE - LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEI DANNI MORALI - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118456-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - MANCATA LIQUIDAZIONE DEI DANNI MATERIALI E RINVIO AL GIUDICE CIVILE - LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEI DANNI MORALI - OBBLIGATORIETA.*

Il giudice penale, quando sia in possesso dei necessari elementi di giudizio, e tenuto alla definitiva liquidazione dei danni morali a favore della parte civile anche se debba rimettere le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni materiali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)