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Sez. 2, Sentenza n. 23707 del 09/11/2009 (Rv. 610734 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Condizioni - Accordo delle parti o mancata opposizione del convenuto - Necessità - Mancanza di una delle due condizioni - Conseguenze - Obbligo del giudice di decidere anche la domanda di quantificazione del danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610734-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"

Nel giudizio di risarcimento del danno, solo in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario, e limitare la pronuncia all'"an debeatur"; in mancanza di una delle due condizioni, egli deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla o respingerla (quando non sia determinabile l'entità del danno), restando sempre esclusa la possibilità di pronunciare una condanna generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)