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Sez. 1, Sentenza n. 2526 del 26/09/1974 (Rv. 370963 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SOTTOPOSTI A CONDIZIONE, OMOLOGAZIONE, APPROVAZIONE, VISTO - CONTRATTI CONCLUSI DAL FALSO RAPPRESENTANTE - REGIME FISCALE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1974-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370963-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SOTTOPOSTI A CONDIZIONE, OMOLOGAZIONE, APPROVAZIONE, VISTO - CONTRATTI CONCLUSI DAL FALSO RAPPRESENTANTE - REGIME FISCALE APPLICABILE.*

Gli Atti compiuti da chi e sprovvisto di poteri di rappresentanza costituiscono - come negozi a formazione successiva destinati a perfezionarsi e a divenire efficaci soltanto in virtu della ratifica che posteriormente intervenga - una categoria ben distinta sia da quella degli Atti validi e perfetti, sia da quella degli Atti nulli o annullabili. Il regime fiscale dei suddetti Atti, i cui effetti sono subordinati al verificarsi della condicio iuris della ratifica da parte dell'interessato, e quello previsto dall'art 17 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269), per gli Atti e i trasferimenti vincolati a condizione sospensiva. (V 754'69, mass n 339063).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)