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Sez. L, Sentenza n. 13860 del 02/08/2012 (Rv. 623368 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo integrativo dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova - Pensione erogata all'iscritto titolare di "altra pensione" - Detrazione ex art. 10 delle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile - Parametro - Importo della "altra pensione" nella misura virtualmente liquidata - Rilevanza - Importo della "altra pensione" nella misura effettivamente corrisposta - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623368-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

In materia di trattamento pensionistico degli iscritti al fondo integrativo dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova, l'art. 10 delle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile, richiamate dall'art. 13 del d.l. n. 873 del 1986, conv. in legge n. 26 del 1987, stabilendo che il titolare della pensione consortile e di "altra pensione" subisce la detrazione dell'importo di quest'ultima fino a concorrenza del trattamento massimo convenzionale, prende a riferimento, quale parametro della detrazione, l'importo della "altra pensione" nella misura virtualmente liquidata e non nella misura effettivamente corrisposta, giacché quest'ultima è condizionata da ragioni contingenti, connesse all'ammontare del reddito al momento percepito dal soggetto, ed è, pertanto, mutabile nel tempo, mentre il computo del trattamento pensionistico richiede l'utilizzo di criteri oggettivi, non suscettibili di variazione in ragione di elementi transeunti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/12/1986 num. 873 art. 13, Legge 13/02/1987 num. 26, DM Marina Mercantile 01/03/1978 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)