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Sez. 5, Sentenza n. 3608 del 12/12/1996 Ud. (dep. 21/04/1997) Rv. 207389 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Mero richiamo - Mero rinvio alla motivazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207389-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

È inammissibile sia l'impugnazione proposta dall'imputato, che si limiti a richiamare semplicemente i motivi dedotti in appello o presentati dal coimputato o dal responsabile civile o, fuori termine, dal suo difensore; sia dall'impugnazione proposta dalla Procura Generale, che si limiti al nudo rinvio alla motivazione formulata dalla Procura della Repubblica o dalla parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)