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Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale

Testo in vigore al

Art. 75

1. L'assicurato per ottenere l'indennita' di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia, stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.

2. Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.

Art. 76

1. La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennita'.

2. Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

3. Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile e' ridotto di trenta giorni dalla data, di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73.44

4. Non e' dovuta, l'indennita' di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidita'.

Art. 77

1. Per conseguire il diritto all'indennita' di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento.

2. Fermo restando quanto e' disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata, presentazione della domanda, l'indennita' sara', corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

3. Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennita', e per la sospensione del diritto medesimo.

4. Nel regolamento e' disciplinata, l'erogazione delle indennita' di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresi' stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata.

Sezione Quarta. Prestazioni per la maternita'

Art. 78

1. L'Istituto corrisponde per l'assicurazione obbligatoria per la maternita' un assegno di L. 300 in caso di parto e di L. 100 in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza.

2. L'assicurata ha diritto all'assegno di maternita' quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. a) che alla data presunta del concepimento si trovi al lavoro e nei trecentosessanta giorni precedenti il parto o l'aborto abbia lavorato almeno 15 giorni, presumendosi avvenuto il concepimento nove mesi prima del parto maturo, sei mesi prima del parto prematuro, e tre mesi prima dell'aborto;

  2. b) che nei due anni precedenti quello del parto o dell'aborto risultino versati i relativi contributi, e purche' dalla cessazione dal lavoro non siano trascorsi piu' di trecentosessanta giorni nel caso di parto e non piu' di novanta nel caso di aborto.

3. L'assicurata ha diritto all'assegno anche quando sia stato omesso il pagamento dei contributi.

Art. 79

1. L'assicurata decade dal diritto all'assegno:

  1. a) in caso di sentenza definitiva di condanna per infanticidio o per procurato aborto;

  2. b) quando, in caso di aborto, non sia stata presentata domanda entro trenta giorni.

2. Quando la gestante o puerpera durante i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro presta la sua opera dietro retribuzione alla dipendenza altrui, l'assegno e' ridotto:

  1. a) a L. 200, ove presti servizio nel periodo di interruzione obbligatoria antecedente o successiva al parto;

  2. b) a L. 100, ove presti servizio in entrambi i periodi predetti.

3. La riduzione di cui al precedente comma non si applica alle donne lavoranti ai proprio domicilio per conto di terzi.

Art. 80

1. A carico della gestione riguardante l'assicurazione per la disoccupazione e' stabilito a favore di quella per l'assicurazione per la maternita', un contributo globale annuo nella misura da determinarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Titolo III. Provvedimenti per attenuare i rischi assicurativi.

Art. 81

1. Nei casi in cui possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido ovvero possa essere attenuata o eliminata la invalidita' gia' accertata, mediante opportune cure mediche o chirurgiche o con il ricovero in idoneo istituto di cura, l'Istituto puo' adottare tali rimedi assumendo a suo carico le spese del trattamento sanitario e del ricovero.

2. Quando la cura o il ricovero non si propongano l'effetto di cui al precedente comma ma solo il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato o pensionato, l'Istituto puo' subordinarne la concessione alla condizione di un concorso nella spesa da parte dell'assicurato o pensionato stesso.

Art. 82

1. Si sospende la liquidazione o il pagamento della pensione di invalidita' agli assicurati o pensionati i quali senza giustificato motivo si rifiutino di sottostare alle cure che l'istituto ritenga necessarie ai fini del primo comma dell'articolo precedente o pongano il medico nella impossibilita', di eseguirle.

2. Qualora l'istituto non ritenga giustificato il rifiuto a sottostare alle cure, o vi sia disaccordo circa la cura fra l'assicurato o pensionato e l'Istituto, la decisione e' rimessa ad un collegio di tre medici nominati rispettivamente: uno dall'Istituto, uno dall'Associazione professionale che rappresenta l'assicurato, e uno di comune accordo fra le parti stesse o, altrimenti, dal Presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 100.

Art. 83

1. L'Istituto ha facolta' di gestire, oltre i luoghi di cura indicati nell'art. 66, anche ospedali, convalescenziari, stabilimenti termali, ambulatori, preventori, ed attuare altre provvidenze igienico-sanitarie aventi per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidita'.

Art. 84

1. Allo scopo di combattere, attenuare o prevenire la disoccupazione, l'Istituto puo' concedere, con le necessarie cautele e garanzie, anticipazioni sulle disponibilita' dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione, nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni deve effettuarsi nel termine massimo di un anno dalla corresponsione della somma.

2. L'Istituto puo' anche istituire o sussidiare corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio, di specializzazione e di avviamento al lavoro, a vantaggio dei disoccupati. Il pagamento dell'indennita' al disoccupato potra' essere subordinato alla frequenza di tali corsi, secondo le norme stabilite dal regolamento.

3. L'istituto, inoltre, puo' promuovere iniziative diretta ad incoraggiare e favorire la colonizzazione demografica, mediante la formazione della piccola proprieta' terriera, in determinate zone del territorio nazionale e delle Colonie, d'intesa con il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, ed anche con il Ministero delle colonie quando trattasi di iniziative da attuarsi nei territori coloniali.

4. Gli investimenti in dipendenza delle iniziative di cui al comma precedente non possono superare il quinto delle disponibilita' dei fondi dell'assicurazione per la disoccupazione.

Titolo IV. Assicurazioni facoltative.

Art. 85

1. Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidita' e di vecchiaia:

  1. 1° le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'art. 37;

  2. 2° coloro che abbiano perduto la qualita' di assicurato obbligatorio;

  3. 3° gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a L. 1000;

  4. 4° le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a L. 120;

  5. 5° gli impiegati per i quali, pur essendo stato superato il limite di stipendio stabilito dall'art. 38, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo.

Art. 86

1. Su richiesta di associazioni professionali, di casse mutue di malattia create in base a contratti collettivi di lavoro o a norme assimilate, di societa', di mutuo soccorso, di aziende industriali, commerciali, agricole e di amministrazioni pubbliche, l'Istituto puo' effettuare assicurazioni collettive di pensioni per tutti i rappresentati, iscritti o dipendenti dagli enti predetti.

Art. 87

1. L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la, vecchiaia puo' essere fatta in una delle seguenti due forme:

  1. 1° nel ruolo della mutualita', con la rinunzia, cioe', al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato;

  2. 2° nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioe', del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

2. In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo dei contributi riservati.

Art. 88

1. Le donne che alla data del matrimonio cessano dal rapporto di lavoro prima di aver versato 240 contributi settimanali, ma dopo averne versati almeno 48, hanno diritto, quando siano riconosciute invalide ai sensi dell'art. 61, ovvero al compimento del 55° anno di eta', di liquidare con le norme dell'assicurazione facoltativa la pensione corrispondente ai contributi versati.

2. Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 57, in tutti gli altri casi in cui per una persona si interrompa, o cessi il rapporto di lavoro prima che siano stati versati 480 contributi settimanali, essa puo' ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidita' o per la vecchiaia, purche' effettui versamenti nell'assicurazione facoltativa nella, misura e secondo le norme stabilite dal regolamento.

3. Sono computati utili agli effetti dei precedenti due comma anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente al 1° luglio 1920.

Art. 89

1. La liquidazione della pensione per vecchiaia puo' essere effettuata, quando concorrano per l'iscritta le due condizioni seguenti:

  1. 1° che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione;

  2. 2° che abbia compiuta l'eta' di 60 anni se uomo, o di 55 anni se donna o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento.

2. Quando l'assicurato abbia aggiunto il 70° anno di eta', ha facolta' di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione.

Art. 90

1. La liquidazione della pensione per invalidita' puo' effettuarsi quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:

  1. 1° che abbia compiuto almeno cinque anni di iscrizione;

  2. 2° che sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 61.

2. Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidita' dell'iscritto, senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione e' inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale alle condizioni stabilite dal regolamento.

Art. 91

1. Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di eta' o di invalidita' richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valor capitale corrispondente.

Art. 92

1. La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa viene fatta in base a tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni.

2. L'iscritto puo' fare versamenti in qualunque tempo e in qualunque misura con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 93

1. Le pensioni di invalidita' e di vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.

Art. 94

1. Il Contributo dello Stato di cui all'art. 59, lettera e), e' assegnato dall'Istituto al momento della liquidazione di ciascun conto individuale sotto forma di pensione complementare a quella Costituita con i versamenti volontari.

2. La misura della pensione complementare a carico delle Stato e' per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della pensione costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti per i quali siano gia' state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

3. La pensione complementare a carico dello Stato non puo' superare L. 100 annue.

Art. 95

1. Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati sara' assegnata nell'ordine e con le norme seguenti:

  1. a) al coniuge;

  2. b) ai figli legittimi o naturali;

  3. c) agli ascendenti;

  4. d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli e alle sorelle, purche' tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni:

    1. 1) che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro;

    2. 2) che vivessero a carico del defunto.

2. Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se, in mancanza de figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sara' interamente assegnata al coniuge.

3. In mancanza, del coniuge, la somma sara' interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e, in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sara', interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d).

4. Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto.