Sez. 2, Sentenza n. 1490 del 22/11/1995 Ud. (dep. 08/02/1996) Rv. 203731 - 01
Reato - Circostanze - Attenuanti in genere | Riduzione della pena in misura prossima al massimo - Espressa motivazione - Necessità - Esclusione.
Reato - Circostanze - Attenuanti in genere
Allorché il giudice, concessa un'attenuante, diminuisca la pena in una misura prossima al massimo consentito dalla legge, non ha l'obbligo di motivare espressamente le ragioni per le quali la pena non è stata diminuita nella misura massima. (Nella specie è stata ritenuta congrua la motivazione implicitamente contenuta nell'affermazione che le attenuanti generiche venivano concesse per la "non eccessiva gravità del fatto", in quanto la "gravità del fatto", ritenuta in una certa misura comunque sussistente, poteva sufficientemente giustificare la riduzione di pena in una misura inferiore a quella massima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)