Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 426 del 1997
Massime (1)
Massima n. 23657
- Processo penale
- Atti istruttori compiuti dalla procura della repubblica presso il tribunale di bologna, nonostante la confermata rituale opposizione di segreto di stato
- Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dal presidente del consiglio
- Fase di delibazione
- Ammissibilità
- Fissazione del termine per la notificazione del ricorso.
Leggi la massima
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in relazione all'attività istruttoria - concernente funzionari del SISDE e di polizia - svolta, con preannuncio di prossimo deposito di richiesta di rinvio a giudizio, per acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio, ex art. 12, legge 24 ottobre 1977, n. 801, va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26, Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. Deve infatti riconoscersi, sotto il profilo soggettivo, che sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, opposizione e conferma del segreto di Stato - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., è il titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad essere parti nel promosso giudizio. Mentre, sotto il profilo oggettivo, senza dubbio sussiste la "materia del conflitto", in quanto dal ricorrente è lamentata - in base all'assunto che la contestata attività della Procura della Repubblica di Bologna esorbiti dal potere di indagine in presenza dell'opposizione del segreto di Stato - una lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1, 52, 51, 87, 94, 95 e 126 Cost., e con riguardo agli artt. 12 e 16, legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202, 256 e 362 cod. proc. pen.. - Cfr., riguardo alla opponibilità del segreto di Stato, S. n. 86/1977, e quanto ai requisiti per l'ammissibilità del conflitto tra poteri, O. n. 269/1996 e S. nn. 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993. red.: S. Pomodoro
Norme impugnate
- atti istruttori Proc. Repubblica c/o Trib. Bologna.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna - sorto a seguito dell'attività istruttoria svolta nei confronti di funzionario del SISDE e di funzionari di polizia che con esso avevano collaborato, volta ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal P.C.M. ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 - con ricorso depositato il 26 novembre 1997 ed iscritto al n. 83 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1997 il giudice relatore Fernanda Contri;
punto 1
Ritenuto che con ricorso del 25 novembre 1997, depositato il 26 novembre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta in data 14 novembre 1997, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico Ministero, in persona del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, in relazione ad attività istruttoria svolta nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia, e diretta ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato);
che la procura - riferisce il ricorrente - nonostante il segreto opposto e successivamente confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, proseguì nelle indagini, preannunciando, nel novembre 1997, all'avvocato dello Stato incaricato della difesa, un prossimo deposito della richiesta di rinvio a giudizio;
che il ricorrente Presidente del Consiglio si duole del fatto che l'attività svolta dalla procura di Bologna abbia eluso gli effetti della conferma del segreto di Stato opposto già in sede di interrogatorio, ricercando e ottenendo "proprio quelle notizie che si erano volute segretare", e ancora che la divulgazione dei dettagli tecnico-operativi dell'operazione antiterrorismo de qua potrebbe esporre i Servizi italiani al rischio di ostracismo "informativo" da parte degli omologhi servizi stranieri interessati a problematiche comuni;
che il Presidente del Consiglio, ritenendo che l'attività istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Bologna e gli atti istruttori adottati esorbitino dal potere di indagine in presenza dell'opposizione del segreto di Stato, lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, e con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale;
punto 2
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni (sentenza n. 86 del 1977);
che anche la legittimazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere riconosciuta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (ordinanza n. 269 del 1996; sentenze n. 420 del 1995, e nn. 464, 463 e 462 del 1993);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite (v. sentenza n. 86 del 1977);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorrente;
che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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