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Sez. 5, Sentenza n. 8341 del 20/06/2000 (Rv. 537779 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Azione di ripetizione di diritti non dovuti - Termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 1970 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537779-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

L'applicazione del regime doganale introdotto dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 1970 ha comportato anch'essa - come già quella dell'art. 27 della legge n. 1424 del 1940 - la soggezione del diritto alla ripetizione di diritti doganali fondato su contestazioni circa il valore della merce, ad un termine di decadenza semestrale, posto che in tale evenienza si rendeva operativo l'onere della attivazione della procedura di revisione dell'accertamento, la quale - sottoposta in quanto tale al termine decadenziale di sei mesi - si rendeva necessaria in tutti i casi in cui la contestazione non attenesse già alla sola interpretazione o applicazione della tariffa, ma risultasse fondata invece sulla qualità, identificazione, quantità e valore della merce. Trattandosi di decadenza stabilita in materia sottratta alla disponibilità delle parti, essa poteva essere rilevata anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 02/02/1970 num. 62 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)