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Sez. 1, Sentenza n. 1047 del 25/02/1989 (Rv. 461999 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE - MATERIALE DIFFICOLTÀ DI APERTURA DEL PLICO - APERTURA DEL PLICO IN UDIENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461999-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE - MATERIALE DIFFICOLTÀ DI APERTURA DEL PLICO - APERTURA DEL PLICO IN UDIENZA.*

Nel procedimento davanti alle commissioni tributarie, la materiale difficoltà d'aprire, senza danneggiarlo, il plico che il contribuente sostenga contenere il ricorso non può dar luogo di per sè ad una decisione di improcedibilità, né giustifica l'affidamento della relativa operazione ad un consulente, dacché nel caso non si tratta di acquisire elementi conoscitivi tecnici, come invece è richiesto dall'art. 35, commi terzo e quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. All'operazione deve invece procedere il giudice - in udienza, e quindi in presenza e, se del caso, con la cooperazione anche materiale delle parti che intendono parteciparvi - e soltanto se, una volta esaurita l'attività di apertura - di cui si deve effettuare la dettagliata descrizione nel verbale d'udienza -, non sia possibile, secondo il giudizio motivato del giudice di merito, ricomporre l'unità materiale e ricostruire il contenuto concettuale del plico, neanche col sussidio delle copie, potrà a secondo dei casi ravvisarsi la nullità o l'inesistenza giuridica del ricorso, che la parte ha assunto d'aver in tal modo presentato.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 35 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)