Sez. 2, Sentenza n. 1971 del 25/06/1953 (Rv. 882639 - 01)
APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI VENDITA - VENDITA IN MASSA - VIZIO DEL CONSENSO - ERRORE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITÀ.
APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI VENDITA - VENDITA IN MASSA - VIZIO DEL CONSENSO - ERRORE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITÀ.
A differenza di quanto è prescritto per il ricorso per Cassazione e per l'istanza di revocazione, la specificazione dei motivi d'appello, prescritta dall'art. 342 cod.proc.civ., non importa la necessità di una individuazione rigorosa, essendo sufficiente che le doglianze mosse contro la decisione di primo grado siano, in concreto, indicate in modo da limitare il campo del riesame della causa nel merito, delimitazione necessaria perché l'appello, secondo il codice vigente, non ha più pieno effetto devolutivo, né importa un novum indicium, ma solamente una revisio prioris instantiae. Non soddisfa però a tale esigenza il semplice riportarsi ai motivi dedotti in prima istanza e non accolti dai primi giudici e a tutte le domande, eccezioni e conclusioni svolte in primo grado, trattandosi di espressioni troppo generiche che non valgono a precisare i limiti delle questioni di cui si domanda il riesame. Errore determinante il consenso è soltanto quello che cade sulla sostanza del contratto, cioè sulla quantità dell'oggetto del contratto o sulla cosa stessa o sulla qualità della cosa che i contraenti hanno avuto principalmente in considerazione. Non può sussistere l'ipotesi dell'errore di quantità neppure come errore di calcolo (art. 1430 cod.civ.) nel caso di vendita in massa (nella specie: frutti di un fondo) in cui il venditore è obbligato a dare e il compratore a ricevere tutta la massa di merce, identificata o identificabile, per la quale è stata stipulata la convenzione, con Determinazione di un prezzo globale ma prescindendo da ogni indicazione di peso, numero, misura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 1430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)