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Sez. 2, Sentenza n. 19556 del 26/08/2013 (Rv. 627572 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Elezione di domicilio della parte presso un ufficio giudiziario - Efficacia ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627572-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO

La parte che conferisce procura "ad litem" non può eleggere domicilio presso un ufficio giudiziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 cod. proc. civ., questa norma presupponendo uno specifico mandato e, quindi, un accordo col domiciliatario, da escludere riguardo agli uffici giudiziari, tranne che nei casi espressamente previsti dalla normativa, come per la domiciliazione contemplata - per i soli professionisti, tuttavia, e non per le parti - dall'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)