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Sez. 5, Ordinanza n. 2638 del 21/11/1969 Cc. (dep. 31/12/1969) Rv. 113572 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -SOSPENSIONE - RINVIO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - DIFFERIMENTO A UDIENZA FISSA - IMPUTATO ASSENTE PER RINUNCIA - SENTENZA PRONUNCIATA IN ASSENZA DELL'IMPUTATO -NOTIFICA DELL'ESTRATTO CONTUMACIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113572-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -SOSPENSIONE - RINVIO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - DIFFERIMENTO A UDIENZA FISSA - IMPUTATO ASSENTE PER RINUNCIA - SENTENZA PRONUNCIATA IN ASSENZA DELL'IMPUTATO -NOTIFICA DELL'ESTRATTO CONTUMACIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In caso di differimento a udienza fissa del dibattimento non occorre notificare nuova citazione all'imputato che ha rinunziato a comparire, ne all'imputato assente e dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, sicche l'impugnazione deve essere proposta nel termine di tre giorni dalla pronuncia, e cio in applicazione del secondo comma dell'art 498 e 500 cod proc penale. (V 112439, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)