Sez. 1, Sentenza n. 9602 del 18/08/1992 (Rv. 478563 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami | Corte di Appello - Conferma del decreto di rigetto della istanza di fallimento - Provvedimento - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclami
Il provvedimento della Corte d'appello che, respingendo il reclamo proposto ex art. 22 della legge fallimentare, confermi il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, anche se in via di estensione ad un presunto socio occulto del fallimento già dichiarato rispetto ad altro soggetto, non ha natura sostanziale di sentenza né attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e pertanto non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 360, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)