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Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008 (Rv. 601821 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - EFFETTI | Inefficacia - Eccezione relativa - Legittimazione - Deduzione di nullità del contratto in luogo della inefficacia - Possibilità del giudice di pronunciare l'inefficacia - Vizio di ultrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601821-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - EFFETTI

I negozi posti in essere dal "falsus procurator" non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo rappresentato. Tuttavia, ove la parte, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal "falsus procurator", non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice inefficacia, posto che quest'ultima costituisce un "minus" rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)