Sez. 2, Sentenza n. 3416 del 12/12/2003 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 227865 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Sigilli apposti al fine di impedire il proseguimento di un'attività commerciale esercitata senza la prescritta autorizzazione - Fatto integrante l'art. 349 del cod. pen. - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
Non ricorre la fattispecie criminosa di cui all'art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli) allorché i sigilli non siano apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di un bene ma adempiano alla diversa finalità, tipicamente sanzionatoria, di impedire il proseguimento di un'attività commerciale non autorizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)