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Sez. 2, Sentenza n. 3416 del 12/12/2003 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 227865 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Sigilli apposti al fine di impedire il proseguimento di un'attività commerciale esercitata senza la prescritta autorizzazione - Fatto integrante l'art. 349 del cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227865-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Non ricorre la fattispecie criminosa di cui all'art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli) allorché i sigilli non siano apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di un bene ma adempiano alla diversa finalità, tipicamente sanzionatoria, di impedire il proseguimento di un'attività commerciale non autorizzata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)