Sez. 3, Sentenza n. 1716 del 06/05/1999 Cc. (dep. 24/05/1999) Rv. 213761 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro probatorio - Adottato al fine di accertare gli esatti termini di un fatto - Legittimità - Fattispecie in tema di sequestro di CD ROM privi del contrassegno SIAE.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
Il sequestro probatorio, ex art. 253 cod. proc. pen., è legittimo non soltanto quando la condotta ipotizzata è riconducibile ad una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale riconducibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro. Tale mezzo di prova può, infatti, rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunziata al fine della stessa configurabilità del reato ipotizzato. (Fattispecie in tema di CD-ROM privi del contrassegno SIAE).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Decreto Legge 16/11/1994 num. 685 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)