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Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 13/10/1972 (Rv. 360805 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - AZIONE ESECUTIVA DELL'ENTE DI RIFORMA SUI DIRITTI DELL'ASSEGNATARIO - CONCORSO DEGLI ALTRI CREDITORI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360805-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - AZIONE ESECUTIVA DELL'ENTE DI RIFORMA SUI DIRITTI DELL'ASSEGNATARIO - CONCORSO DEGLI ALTRI CREDITORI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

L'art 18 della legge 12 maggio 1950, n 230, non pone un divieto assoluto, per i creditori diversi dall'ente di riforma fondiaria, di trarre un vantaggio processuale dall'Azione esecutiva esperita dall'ente stesso sui diritti dell'assegnatario. Detti 'creditori diversì possono, nel corso del procedimento esecutivo, concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, dopo l'integrale soddisfazione dei crediti dell'ente procedente, la quale libera la somma ricavata da ogni vincolo, in favore di detto ente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 510, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)