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Sez. 3, Sentenza n. 475 del 22/02/1971 (Rv. 350098 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350098-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.*

Allorquando nel giudizio di cognizione ordinaria venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario, soggetto a proroga legale, e sia invocata la stessa proroga legale, il giudice ordinario adito deve rimettere la controversia al giudice specializzato, a meno che in Sede di deliberazione della causa ai fini dell'accertamento della Competenza la eccezione risulti 'ictu oculì in base alle sole deduzioni delle parti, manifestamente infondata. (nella specie dalla Corte di Cassazione si e ritenuto che esattamente dal giudice ordinario adito si era affermata la manifesta infondatezza dell'eccepita proroga legale per la diversa provenienza dello immobile, di cui si era chiesto il rilascio, e del fondo condotto in Colonia e per la conseguente impossibilita di un rapporto pertinenziale tra tali beni). (V 468'69 mass 338559' 2378'68 mass 334727).*

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1952 num. 765 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)