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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3831 del 09/03/2012 (Rv. 621266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Reclutamento di personale da parte di società a partecipazione pubblica - Assunzione condizionata al vincolo di parentela con dipendenti - Clausola di contratto aziendale - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica totale o di controllo, è affetta da nullità assoluta la clausola del contratto aziendale che subordini il reclutamento del personale all'esistenza di vincoli di parentela tra nuovo assunto e dipendenti dell'azienda, dovendosi ritenere che condizionare l'assunzione ad una circostanza estranea alla professionalità del lavoratore integri violazione del principio di imparzialità ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18 com. 2, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)