Sez. L, Sentenza n. 8621 del 23/06/2001 (Rv. 547692 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Licenziamento intimato da soggetto sprovvisto della qualità di datore di lavoro - Inefficacia - Configurabilità - Onere di impugnazione da parte dei destinatari dell'atto - Sussistenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non è configurabile alcun onere di impugnazione per i destinatari dell'atto.(Fattispecie in cui i dipendenti di una società fallita, passati, ex art. 1212 cod. civ., alle dipendenze di altra società per effetto dell'aggiudicazione a quest'ultima, in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui erano addetti, avevano ricevuto intimazione di licenziamento dall'amministrazione fallimentare successivamente al passaggio alle dipendenze della seconda società).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)