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Sez. 1, Sentenza n. 12741 del 09/11/1995 Ud. (dep. 29/12/1995) Rv. 203336 - 01

Pena - Pene accessorie - Interdizione da pubblici uffici | Limiti di pena stabiliti dall'art. 29 cod. pen. - Riferimento alla pena inflitta in concreto - Continuazione - Pena da considerare - È quella irrogata per il reato ritenuto più grave - Applicazione della diminuente per il rito abbreviato - Pena da prendersi in considerazione - È quella risultante dopo la diminuzione imposta dalla scelta del rito abbreviato.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203336-01

Pena - Pene accessorie - Interdizione da pubblici uffici

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., consegue a condanna alla reclusione per tempo non inferiore a tre anni di reclusione. Detta pena, in caso di reati unificati per continuazione, è quella irrogata per quello ritenuto più grave, non dovendosi tenere conto dell'aumento per continuazione, e, in caso di applicazione della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442 cod. proc. pen., la pena da prendersi in continuazione è quella risultante dopo la diminuzione di un terzo imposta dallo speciale giudizio abbreviato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)