Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78
Testo in vigore al
Art. 30 Promozioni annuali
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto.
2. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2, 3 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto.
3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono conferite con le modalita' di cui all'articolo 6, commi 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale del ruolo normale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate per i vari ruoli dal presente decreto.
Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri, se colonnello, l'ufficiale di tali ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. In tale ipotesi, l'eccedenza che si verifica nel ruolo normale e' riassorbita per prima.
Art. 31 Modalita' per colmare ulteriori vacanze
1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1^ luglio ulteriori vacanze, nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
Capo III. Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione
Art. 32 Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione
1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato;c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano:
a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
b) all'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24 comma 2;
c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro delle finanze con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio.
Art. 33 Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento
1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.
2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.
Art. 34 Rinnovazione del giudizio di avanzamento
1. Nei casi di rinnovazione di un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accorgimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente, della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
2. La promozione di cui al comma 1 non e' ricompresa tra quelle attribuire nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1 luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
3. All' ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 27.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.
5. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso, il Ministro delle finanze provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le innovazioni di giudizi di avanzamento successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal quadro di avanzamento di riferimento.
Capo IV. Norme particolari per i sottotenenti
Art. 35 Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza
1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'.
2. I sottotenenti sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti frequentatori del corso di Applicazione, sempre che abbiano gia' superato il primo anno di tale corso. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
3. Il sottotenente giudicato non idoneo all' avanzamento e' nuovamente valutato dopo un anno dalla data in cui fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.
4. Se giudicato ancora non idoneo all' avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione della normativa sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza.
5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante Generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di Applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
Titolo III. Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli ufficiali
Art. 36 Limiti di eta' per il collocamento in congedo
1. Per il Corpo della Guardia di finanza, in luogo della tabella I, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, come modificata dalla tabella D, allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicata all'articolo 7, della stessa legge, si applica la tabella 5 allegata al presente decreto.
Art. 37 Norme di collegamento in materia di stato giuridico
1. Gli articoli 21, 25, 43 e 63, della legge 10 aprile 1954, n. 113 come modificati dagli articoli da 32 a 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche agli ufficiali della Guardia di finanza.
Art. 38 Documentazione caratteristica
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 si procede alla redazione della documentazione caratteristica anche nei confronti dei generali di divisione del Corpo della Guardia di Finanza con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967 n. 429.
2. Il comma 1, primo alinea, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente "scheda valutativa, modello A, per i generali di divisione e di brigata".
3. Il comma 1, terzo alinea, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente "rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione".
4. Il modello A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal modello A allegato al presente decreto. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate ulteriori modifiche e integrazioni a detto modello.
5. All'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, le parole. "generali di divisione" sono sostituite dalle parole "generali di corpo d'armata".
Art. 38-bis Composizione del consiglio di disciplina
1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono inserite le seguenti: "in servizio permanente";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.";c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.".
Art. 39 Riammissione in servizio
1. Gli ufficiali del ruolo normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico- amministrativo, posti in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che:
a) vi siano posti disponibili in organico nel ruolo di appartenenza e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio,
b) non sia trascorso oltre un anno dalla data di collocamento in congedo alla data di presentazione dell'istanza di riammissione,
c) non abbiano superato il 35° anno di eta'.
2. La riammissione in servizio e' disposta dal Comandante Generale della Guardia di finanza tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle qualita' morali;
e) del proficuo impiego in servizio in relazione alle qualita' professionali e alle specializzazioni possedute.
3. Non puo' essere riammesso in servizio il personale collocato in congedo d'autorita'.
4. Al personale riammesso in servizio e' applicata una detrazione di anzianita' pari al periodo di assenza dal Corpo.
Titolo IV. Assestamento dei ruoli
Capo I. Ruolo aeronavale
Art. 40 Istituzione del ruolo aeronavale
1. Gli ufficiali del soppresso ruolo speciale di cui alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono iscritti nel ruolo aeronavale, con l'anzianita' assoluta e relativa possedute nel ruolo di provenienza.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sia gli ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo di grado non superiore a tenente colonnello, sia gli ufficiali del ruolo tecnico operativo, in possesso di specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota o di specialista di elicottero o di aeroplano, possono transitare, a domanda, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo aeronavale.
3. Con determinazione del Comandante Generale
a) sono fissati le modalita', il numero dei transiti e i criteri per il passaggio nei vari gradi del ruolo aeronavale,
b) e' nominata un'apposita commissione preposta alla formazione della graduatoria degli ufficiali nei cui confronti abbia espresso giudizio di idoneita' al passaggio nel nuovo ruolo.
4. Qualora il numero delle domande di transito nel ruolo aeronavale superi il numero previsto dalla determinazione di cui al comma 3, e' data la precedenza agli ufficiali provenienti dal ruolo normale e secondo l'ordine di anzianita' acquisito nei rispettivi ruoli di provenienza.
5. L'ordine di iscrizione in ruolo di tali ufficiali e stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
6. Gli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale, per l'anno di transito, sono esclusi dalle medesime e valutati per lo stesso anno nel ruolo aeronavale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di tale ruolo.
7. Per sopperire alle carenze di piloti d'aeroplano, il Comandante Generale, della Guardia di finanza e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2007, a indire concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali piloti del ruolo aeronavale.
Art. 41 Disposizioni concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale
1. Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono impiegati nel servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai tali servizi.
Capo II. Ruolo speciale
Art. 42 Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale
1. Gli ufficiali del soppresso ruolo tecnico operativo del Corpo della Guardia di finanza sono iscritti nel ruolo speciale con le anzianita' assoluta e relativa possedute nel ruolo di provenienza.
Resta salva la facolta' di proporre domanda ai sensi dell'articolo 40, comma 2, e dell'articolo 46, comma 1.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico operativo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla medesima data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' superato il 60o anno di eta' possono chiedere il collocamento in congedo nei sessanta giorni successivi a tale data. Tale congedo sara' considerato a tutti gli effetti per raggiunti limiti di eta'. In caso contrario, nei loro confronti si applicheranno i limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.
Art. 43 Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata un vigore del presente decreto gli ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo, di grado non superiore a tenente colonnello, possono presentare domanda, per una sola volta, per transitare con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale. Per il personale nominato ufficiale, a seguito di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per la presentazione delle domande e' di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con determinazione del Comandante Generale
a) sono fissati le modalita', il numero dei transiti e i criteri per il passaggio nei vari gradi del citato ruolo,
b) e' nominata un'apposita commissione preposta alla formazione della graduatoria degli ufficiali nei cui confronti abbia espresso giudizio di idoneita' al passaggio nel nuovo ruolo.
3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli ufficiali di cui al comma 1 avviene:
a) a decorrere dal 1o gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 1,
b) con l'attribuzione, eccetto che per il grado di tenente colonnello, di un'anzianita' assoluta non superiore a quella del parigrado piu' anziano che, al 31 ottobre successivo, sara' incluso per la prima volta in aliquota, e, comunque, non superiore a due anni.
4. Gli ufficiali transitati assumono anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado transitato dal ruolo tecnico operativo, che abbia uguale anzianita' di nomina ad ufficiale.
5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle medesime e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di tale ruolo. Per i tenenti colonnelli transitati e' comunque richiesto, ai fini dell'inclusione in aliquota di avanzamento al grado superiore, un periodo di permanenza nel ruolo speciale di almeno due anni, determinato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, indipendentemente da eventuali valutazioni gia' effettuate nel ruolo normale.
Capo III. Ruolo tecnico-logistico-amministrativo
Art. 44 Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo
1. Il ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza e' articolato nei seguenti comparti e specialita':
a) comparto logistico-amministrativo, specialita' amministrazione, specialita' commissariato,
b) comparto tecnico specialita' telematica, specialita' infrastrutture e specialita' motorizzazione,
c) comparto sanitario specialita' sanita', specialita' veterinaria e specialita' psicologia.
2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
Art. 45 Transiti dai ruoli delle Forze Armate
1. In relazione, alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, sono autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in tale ruolo di unita' di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonche', su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata, oltre tali eccedenze.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono indicati l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2, sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'articolo 65, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico logistico amministrativo avviene, con riferimento ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dall'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8, 9 e 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, e dall'articolo 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
Art. 46 Transito dai restanti ruoli del Corpo della Guardia di finanza
1. I tenenti colonnelli, i maggiori i capitani ed i tenenti del Corpo della Guardia di finanza che siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialita' di cui all'articolo 44 con esclusione delle specialita' del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura, informatica giurisprudenza, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative specialita', con le modalita' nel numero e nei termini stabiliti con determinazione del Comandante Generale.
2. I marescialli aiutanti e i marescialli capi della Guardia di finanza in possesso del requisito di impiego di cui al comma 1, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado afferente la specialita', indicato nel bando, possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita' del ruolo tecnico logistico amministrativo, per il numero di posti e con le modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale.
3. L'iscrizione nel ruolo tecnico logistico amministrativo, i cui effetti decorrono dal 1^ gennaio successivo all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, e' effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianita' assoluta posseduta nel ruolo di provenienza.
4. Sino al 2005 compreso, possono essere autorizzati, con determinazione del Comandante Generale, ulteriori transiti e concorsi ai sensi dei commi 1 e 2, del presente articolo.
Titolo V. Norme transitorie e finali
Capo I. Norme transitorie varie
Art. 47 Limiti di eta
1. I generali di brigata in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni da tale data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla previgente normativa.
2. Ai concorsi previsti dall'articolo 7, commi 8 e 10, e dall'articolo 8, banditi entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso a partecipare anche il personale del Corpo che, in possesso degli altri requisiti, abbia superato il 42o anno di eta'.
Art. 48 Aliquote di valutazione
1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita' e all'entita' delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, si applicano al termine del periodo transitorio fissato per ciascun grado.
2. Ai fini dell'assolvimento del requisito di comando, il comando di gruppo o di gruppo di sezioni di nucleo regionale svolto nei gradi di tenente colonnello o maggiore in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, e' equiparato al comando provinciale.
3. Sino al 31 dicembre 2008, i periodi minimi di comando indicati nelle tabelle di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'.
Art. 49 Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
1. . . . il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Gli ufficiali che ricoprono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero agli organici.