Sez. 1, Sentenza n. 1880 del 05/07/1973 (Rv. 364925 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - COSTRUZIONE - NOZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - COSTRUZIONE - NOZIONE.*
La nozione del termine 'fabbricarè, contenuta nell'art 907 cod civ, non va intesa nel suo significato rigoroso e letterale, nel senso cioe di elevare costruzioni in calce e mattoni, ma nel senso di eseguire qualsiasi opera (nella specie, una copertura di terrazza con lastre di eternit collocate su intelaiatura di ferro), quale che ne sia la Forma e la destinazione, che si elevi stabilmente dal suolo ed ostacoli l' Esercizio della veduta. (Conf 970/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)