diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1381 del 02/07/1965 (Rv. 312627 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RISCATTO - PRECEDENTE RAPPORTO ASSICURATIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312627-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI RISCATTO - PRECEDENTE RAPPORTO ASSICURATIVO - FATTISPECIE.*

L'Esercizio della facolta di riscatto di cui all'art. 66 della l. 25 luglio 1941 n. 934 (ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali CPDEL) lascia inoltrato il precedente rapporto assicurativo generale obbligatorio sicche il titolare di pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutorio conserva anche in caso di riscatto di periodi di servizio prestati anteriormente all'inizio del detto rapporto sostitutivo, la pensione gia maturata in base ai contributi, versati anche per i periodi stessi, in seno all'Assicurazione generale obbligatoria (art. 5 della l.12.8.1962 n. 1138). (Cfr. 2060/63).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1238 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)