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Sez. 4, Sentenza n. 6560 del 29/05/1996 Ud. (dep. 26/06/1996) Rv. 205244 - 01

Impugnazioni - Appello - Casi | Sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto - Inappellabilità della sentenza da parte dell'imputato - Distinzione tra appello principale e appello incidentale dell'imputato - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205244-01

Impugnazioni - Appello - Casi

L'art. 593, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'inappellabilità da parte dell'imputato della sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, è disposizione che si riferisce sia all'appello principale che a quello incidentale. Legittimamente, pertanto, è dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste che sia stata impugnata dal P.M.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)