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Sez. 2, Sentenza n. 883 del 22/03/1972 (Rv. 357116 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO - NORME RIGUARDANTI ESCLUSIVAMENTE IL CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357116-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO - NORME RIGUARDANTI ESCLUSIVAMENTE IL CONDOMINIO DEGLI EDIFICI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio per lo scioglimento di una comunione non possono trovare applicazione le norme che riguardano esclusivamente la disciplina del condominio degli edifici, ed in particolare il terzo comma dell'art 68 disp att codice civile, a norma del quale, nell'accertamento dei valori dei piani o delle porzioni di piano, non si tien conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)