Sez. 1, Sentenza n. 4124 del 21/03/2003 (Rv. 561831 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE | Provvedimenti del giudice di merito - Ricorribilità in Cassazione - Per vizi della motivazione - Esclusione - Disciplina transitoria valida fino al 30 giugno 2003 - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE
In tema di adozione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983, è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizi della motivazione, sebbene novellata dall'art. 16, comma secondo, della legge n. 149 del 2001, che ammette il ricorso per motivi diversi dalla violazione di legge, è ancora in vigore nel testo originario. Infatti, l'operatività della legge modificatrice è rimasta sospesa, limitatamente alle disposizioni di carattere processuale, in ragione della disposizione transitoria contenuta nell'art. 1 D.L. n. 150 del 2001, conv. con mod. nella legge n. 240 del 2001, entrato in vigore il 27 aprile 2001, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, e comunque non oltre il 30 giugno 2003 (così prorogato, dal D.L. n. 126 del 2002, conv. con mod. nella legge n. 175 del 2002, il previsto termine originario del 30 giugno 2002).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 02/06/2001 num. 240 CORTE COST., Legge 02/08/2002 num. 175 CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2001 num. 150 art. 1, Decreto Legge 01/07/2002 num. 126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)