Sez. 3, Sentenza n. 2604 del 04/10/1974 (Rv. 371047 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTESTAZIONE DI ENTRAMBI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - OMISSIONE O RITARDO - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTESTAZIONE DI ENTRAMBI I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - OMISSIONE O RITARDO - CONSEGUENZE.*
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, posto che l'art 20 cod proc civ lascia all'attore la facolta di scegliere tra il giudice del luogo in cui l'obbligazione e sorta e quello del luogo in cui essa deve essere eseguita, non basta che il convenuto contesti che il giudice adito sia quello del forum contractus, ma deve anche contestare che sia quello del forum destinatae solutionis; se omette o ritarda quest'ultima contestazione, non puo sottrarsi alla conseguenza di veder radicata definitivamente la Competenza presso il giudice adito. (Conf 1044'70, mass n 346591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)