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Sez. 5, Sentenza n. 10012 del 28/04/2006 (Rv. 589368 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI | Versamenti diretti - Scadenza - Termine ordinario - Proroga legale - Soprattassa per ritardati versamenti - Applicazione - Criteri - Riferimento alla scadenza prorogata - Necessità.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589368-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai fini della applicabilità della soprattassa prevista dall'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per il caso di ritardati versamenti diretti, ed ai fini della determinazione del periodo di ritardo, occorre riferirsi al termine effettivo di scadenza dei medesimi versamenti, ossia al termine di scadenza ordinario, come eventualmente prorogato di diritto o perché scadente in giorno festivo, secondo la regola generale di cui agli artt. 1187 e 2963, comma terzo, cod. civ., richiamata in materia tributaria dall'art. 66 del d.P.R. n. 600 del 1973, o perché scadente in giorno feriale che sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1187, Cod. Civ. art. 2963 com. 3, Legge 24/01/1962 num. 13 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 66, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)