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Sez. U, Sentenza n. 5422 del 13/05/1993 (Rv. 482321 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Società e altri enti | Rappresentante di persona giuridica pubblica - Procuratore speciale alle liti - Sottoscrizione senza indicazione di tale qualità - Mancata contestazione della controparte - Procura - Validità - Contestazione della controparte - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482321-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - Società e altri enti

Mentre la mancanza di contestazione circa la qualità di rappresentante di persona giuridica pubblica in chi, non indicando tale qualità, ha sottoscritto la procura speciale alle liti non incide sulla validità della procura stessa né determina inammissibilità del ricorso per cassazione in base ad essa proposto - stante la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace di compierlo in nome e per conto dell'ente -, in presenza di contestazioni al riguardo, incombe alla parte rappresentata l'indicazione dell'atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l'eventuale prova contraria, intesa a vincere la detta presunzione, con la conseguenza che, il difetto di siffatta indicazione costituisce di per sè argomento di prova contrastante la presunzione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)