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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 227 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-11, depositata il 1988-02-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:227
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10480

  • Affissioni pubbliche
  • Pubblicità ideologica senza fini di lucro
  • Affissione di manifesti da parte degli interessati in spazi di propria pertinenza
  • Condizioni
  • Autorizzazione comunale e pagamento di imposta
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, 51.
  • Cost., artt. 21, 53, comma primo.
Leggi la massima
È priva di rilevanza - e, come tale, manifestamente inammissi- bile - la questione di legittimità costituzionale il cui even- tuale accoglimento non potrebbe spiegare alcun concreto effetto sul giudizio a quo. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 21 e 53, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideolo- gica effettuate a cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza fini di lucro. La controversia oggetto del giudizio a quo riguardava, peraltro, l'affissione di manife- sti in spazi non di pertinenza del privato).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1976 dal Pretore di Venezia, iscritta al n. 1274 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Finzi Augusto nei confronti del Comune di Venezia per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione con la quale era stato condannato al pagamento della somma di L. 10.000 per violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni, il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 25 maggio 1976, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, Cost., degli artt, 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata mediante affissione di manifesti, senza fine di lucro e a cura diretta degli interessati, in spazi di propria pertinenza; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata manifestamente infondata sulla base dei principi affermati da questa Corte con sentenza n. 89 del 1979;
punto 2
Considerato che il giudice a quo sospetta di illegittimità costituzionale gli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in quanto sottopongono ad autorizzazione da parte del sindaco e al pagamento di una imposta anche le affissioni che vengano effettuate a cura dell'interessato in spazi di sua pertinenza; che dalla ordinanza di rimessione si deduce, peraltro, che l'affissione, cui l'ingiunzione opposta nel giudizio a quo si riferisce, attiene alla violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento comunale per le pubbliche affissioni, e cioè alla affissione di manifesti in spazi non di pertinenza del privato; che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata proposta, appare priva di rilevanza, in quanto l'eventuale accoglimento della stessa nessun concreto effetto potrebbe spiegare sul giudizio a quo, nel quale si controverte, non già sulla violazione delle norme del regolamento comunale concernenti la richiesta di autorizzazione per l'affissione diretta in spazi privati, ma sulla violazione delle norme regolamentari concernenti l'affissione di manifesti, a cura del privato, al di fuori degli spazi all'uopo predisposti dal Comune o di sua pertinenza; che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"), nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuate a cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza fini di lucro, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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