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Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 25/09/1972 (Rv. 360484 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360484-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore, che a norma dell'art 1495, comma secondo, cod civ rende non necessaria, ai fini del diritto alla garanzia, la tempestiva loro denunzia da parte del compratore, non e censurabile in Sede di legittimita, quando sia sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente congrua. (Conf 849'69, mass n 339198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)