Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 25/09/1972 (Rv. 360484 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore, che a norma dell'art 1495, comma secondo, cod civ rende non necessaria, ai fini del diritto alla garanzia, la tempestiva loro denunzia da parte del compratore, non e censurabile in Sede di legittimita, quando sia sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente congrua. (Conf 849'69, mass n 339198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)