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Sez. 1, Sentenza n. 6282 del 30/03/2004 (Rv. 571655 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Proposizione nei confronti di controricorrente a sua volta già proponente di ricorso incidentale - Termine - Decorrenza - Dalla notifica del ricorso principale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571655-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Il ricorso incidentale per cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 cod. proc. civ., deve essere proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, e non dalla notifica del primo ricorso incidentale, perché avverso quest'ultimo il quarto comma dell'art. 371 cit. prevede solo la proponibilità del controricorso, ma non anche di un ulteriore ricorso incidentale, derivandone diversamente una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l'impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)