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Sez. L, Sentenza n. 1076 del 14/02/1990 (Rv. 465330 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ - CONDIZIONI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1990-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465330-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE - CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ - CONDIZIONI EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - PORTATA.*

Ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile), la concessione della pensione d'inabilità (in favore del soggetto riconosciuto inabile ai sensi del primo comma dello stesso art. 2) è subordinata alla cancellazione dell'interessato agli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali ed alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione, essendo le iscrizioni ed i trattamenti menzionati incompatibili con la pensione di inabilità, della quale, ove sopravvenuti alla sua concessione, determinano la revoca. Consegue che il giudice può affermare il diritto dell'assicurato alla pensione d'inabilità solo previo accertamento della sussistenza delle condizioni predette, la quale deve essere provata dall'interessato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)