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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 19 del 1972

Decisione
decisa il 1972-01-27, depositata il 1972-02-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:19
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5911

  • Processo penale
  • Interrogatorio dell'imputato in istruttoria
  • Assistenza del pubblico ministero a tutti gli atti di istruzione
  • Cod. proc. pen., art. 303
  • Non viola l'art. 24, secondo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3032 del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette che il pubblico ministero possa assistere all'interrogatorio dell'imputato a fare osservazioni e richieste, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970.

Norme impugnate

  • art. 303 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pignalosa Vincenzo e Sacca' Eugenio, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971. Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale nella parte in cui accorda, nella istruzione formale, al pubblico ministero, la facoltà di assistere all'interrogatorio dell'imputato e di fare osservazioni e richieste.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 190 del 1970, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione; che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette che il pubblico ministero possa assistere all'interrogatorio dell'imputato e fare osservazioni e richieste, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze