Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27/10/2003 Ud. (dep. 04/02/2004) Rv. 227103 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Deducibilità del vizio con riguardo a prova di cui sia stata sollecitata al giudice l'assunzione ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 bis lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 bis lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)